Deposito legale delle pubblicazioni: una panoramica sintetica della situazione attuale

Breve storia dell’istituto del deposito legale in Italia

Il deposito legale  delle pubblicazioni venne normato per la prima volta, in Italia, dal Regio editto sulla libertà della stampa, n. 695 del 26 marzo 1848, emesso da Carlo Alberto.

Successivamente la legge n. 347 del 1939, “Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni”, ha regolato la consegna alle biblioteche delle opere pubblicate sul territorio nazionale da parte dei tipografi, tramite le Prefetture. La legge del 1939 riguardava essenzialmente la tipologia delle pubblicazioni a stampa ed era sostanzialmente ispirata al clima politico dell’epoca, che teneva alle finalità di controllo sulla stampa più che a quelle culturali. Pur essendo ritenuta vecchia già nel dopoguerra, la L. 349/1939 ha avuto oltre un sessantennio di vigenza.

È stata abrogata e sostituita dalla Legge n. 106 del 15 aprile 2004, “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturali destinati all’uso pubblico”, integrata dal successivo D.P.R. 252 del 3 maggio 2006 – ” Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”.

La situazione attuale

La legge del 2004 è breve e generale, prevedendo da subito di essere integrata da un apposito regolamento che indicasse le modalità concrete dell’organizzazione degli obblighi di deposito (che tuttavia mancò per ulteriori 2 anni). A differenza della legislazione precedente, pone immediatamente l’accento sullo scopo eminentemente culturale del deposito legale e sull’obiettivo di costituire un archivio nazionale e una serie di archivi regionali delle pubblicazioni edite, rispettivamente, sul territorio nazionale e su quelli regionali.

La legge 106/2004 enuncia la sua finalità principale (articolo 1):

«Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana»

e precisa (articolo 2) che

«il deposito legale è diretto a costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale […] e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti».

In virtù del mutare di obiettivo, viene indicato una modifica sui titolari principali dell’obbligo di deposito: gli editori, o comunque i responsabili della pubblicazione, invece dei tipografi (che sono responsabili comunque in assenza di altre figure) che erano destinatari dell’obbligo in precedenza.

La legge stabilisce anche le tipologie documentali soggette all’obbligo, estendendone significativamente il numero, a includere tutte le pubblicazioni che per motivi culturali o tecnici non vi erano soggette in precedenza.

Il regolamento del 2006 si occupa di disciplinare nel dettaglio da una parte le modalità di gestione dei materiali ricevuti da parte degli istituti depositari, dall’altra illustra le diverse modalità di deposito applicabili alle differenti tipologie di documenti.

In particolare, per gli stampati viene disposta la consegna di quattro copie (due destinate all’archivio nazionale costituito presso le due biblioteche nazionali centrali e due agli archivio regionale, presso gli istituti individuati con successivi decreti ministeriali[ref]A oggi si tratta del Decreto 28 dicembre 2007 che individua gli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale e del  successivo Decreto 10 dicembre 2009, con il quale è stato riformulato l’elenco degli istituti depositari per le regioni Lombardia e Umbria.[/ref]).

Il deposito delle pubblicazioni digitali

Uno degli aspetti più originali e carichi di aspettative della L. 106/2004 era quello legato alla disciplina del deposito legale delle pubblicazioni digitali e diffuse tramite rete informatica, insomma, le pubblicazioni disponibili online. La legge rimanda, anche in questo caso, a un successivo specifico regolamento applicativo che, tuttavia, non è ancora stato emesso.

Per questo tipo di documenti ci si trova quindi in una specie di limbo, tra l’obbligo esplicitamente previsto dalla normativa e l’assenza dello strumento che definisca le modalità concrete per l’assolvimento di tale obbligo.

Una soluzione parziale, in attesa della pubblicazione del regolamento, è data dalla sperimentazione del deposito legale nazionale delle pubblicazioni digitali native con gli editori, avviata nel 2011.

Il deposito delle riviste gestite con OJS

Alla luce della sperimentazione avviata nel 2011 a valle dell’accordo tra Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore e le associazioni maggiormente rappresentative dei settori dell’editoria (AIE, FIEG, USPI, al quale successivamente hanno aderito anche MEDIACOOP e ANES), è possibile per gli editori partecipare, gratuitamente e volontariamente, a una sperimentazione di deposito legale delle pubblicazioni digitali disponibili online.

La sperimentazione, in realtà, si è conclusa il 31 dicembre 2014 ma è ancora possibile inviare una richiesta di Adesione volontaria (secondo il modello disponibile sul sito del progetto): in attesa di una regolamentazione definitiva Magazzini digitali cercherà di far fronte alle richieste sulla base delle risorse a disposizione.

Una volta accettata la richiesta di adesione, l’editore può attivare il deposito seguendo le istruzioni tecniche fornite dal sito depositolegale.it. Attualmente sono previste due modalità di deposito:

L’harvesting è il modo più semplice ed efficace da attivare e gestire se si usa OJS.

  1. raccolta automatica (o harvesting) delle pubblicazioni da parte di MD a partire da un repository che espone i metadati attraverso il protocollo OAI-PMH (es. OJS);
  2. invio telematico delle risorse a MD effettuato direttamente dal depositante.

La procedura segue da vicino quella per l’harvesting delle tesi di dottorato ed è collegata all’attribuzione di NBN agli articoli da depositare.

In pratica, si tratta di installare il plugin per l’assegnazione di NBN ad articoli pubblicati in OJS sviluppato da Cineca.

Una volta che il plugin sia stato correttamente configurato con le credenziali comunicate dai gestori del progetto NBN, si comunicherà l’attivazione per la pianificazione dell’harvesting, che sarà poi eseguito regolarmente da Magazzini digitali.

A quel punto, sarà necessario solo ricordarsi periodicamente, alla pubblicazione di un nuovo fascicolo, di registrare gli NBN per i nuovi articoli: la cattura dei nuovi dati sarà poi effettuata automaticamente dall’harvester.

Per maggiori informazioni: http://www.depositolegale.it

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